ACCESSO CIVICO SEMPLICE (D. Lgs. n.33/2013, e s.m.i., art. 5 co. 1)
L’accesso civico semplice è il diritto in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, di chiedere ed ottenere l’accesso a documenti, informazioni o dati detenuti dalla Società pubblicati o per i quali vige l’obbligo di pubblicazione.
Modalità di esercizio dell’accesso civico semplice
Le istanze di accesso civico semplice devono essere inviate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Rivieracqua S.c.p.A. al seguente indirizzo PEC: rivieracqua@legalmail.it o alternativamente per mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Rivieracqua S.c.p.A. Via Armea, 96 – 18038 Sanremo (IM) all’attenzione del RPCT.
La domanda:
– può essere proposta da chiunque, anche portatore di un interesse non qualificato;
– può essere trasmessa utilizzando il modello
– deve identificare chiaramente i dati, le informazioni o i documenti richiesti, per i quali vige l’obbligo di pubblicazione.
– non deve essere motivata.
L’Accesso civico semplice è gratuito.
Se il documento, l’informazione o i dati richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il RPCT indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale alla relativa sezione del sito. Nei casi in cui, invece, si accerti l’omessa pubblicazione, il RPCT disporrà che l’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti provveda entro 30 giorni, comunicando al richiedente il collegamento ipertestuale alla relativa sezione del sito.
Scarica qui il Modello per l' accesso civico semplice
Riferimenti: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Rag. Gianpiero Capelli – telefono 0184 537200
L’accesso civico generalizzato (cd. FOIA), introdotto dal d. lgs. n.97/2016, prevede il diritto da parte di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto n.33/2013, e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (cfr. art. 5 bis).
Modalità di esercizio dell’accesso civico generalizzato (art. 5 co. 2)
La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo PEC o alternativamente può essere inviata, per mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: rivieracqua@legalmail.it o alternativamente può essere inviata, per mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Rivieracqua S.c.p.A. Via Armea, 96 – 18038 Sanremo (IM)
La domanda:
– può essere proposta da chiunque, anche portatore di un interesse non qualificato;
– può essere utilizzato il modello
– non deve essere motivata.
L’accesso civico generalizzato è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi, con provvedimento espresso e motivato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con la comunicazione del relativo esito al richiedente ed agli eventuali soggetti controinteressati. Il termine di 30 giorni è sospeso per 10 giorni nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione all’accesso.
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT, da inviare all’indirizzo rivieracqua@legalmail.it che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Scarica qui il Modello per l' accesso civico generalizzato
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Regolamento UE n.679/2016 (GDPR)
Legge n. 190/2012 e s.m.i.
Legge D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. c.d. “Decreto trasparenza”Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza vigente
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016,
Linee Guida Anac n. 1309 del 28/12/2016
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